Art. 2.

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 495, le parole: «con la reclusione fino a tre

 

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anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a sei anni»;

          b) dopo l'articolo 495 è inserito il seguente:

      «Art. 495-bis. - (Fraudolenta alterazione, obliterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, in modo fraudolento, altera, oblitera o, comunque, mutila, anche solo in parte, le creste papillari dei polpastrelli delle dita delle proprie o delle altrui mani o altre parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento della propria o dell'altrui identità o dello stato o di altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni»;

          c) all'articolo 496, le parole da: «è punito» fino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a due anni».